Il Fondo Sicurezza interna corrisponde strutturalmente allo strumento “Polizia” del Fondo Sicurezza interna del periodo di programmazione 2013-2020.
Il Fondo per la sicurezza interna (ISF) non propone dotazioni specifiche in base a priorità o obiettivi. I problemi di sicurezza sono in continua evoluzione e gli Stati membri si trovano nella posizione migliore per individuare le loro esigenze al fine di rispondere alle priorità in materia di sicurezza. Ciascuno Stato membro deve garantire — e la Commissione deve confermare — che le priorità affrontate nell'ambito dei loro programmi nazionali siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della sicurezza e vi rispondano adeguatamente.
Mentre il Fondo Sicurezza interna (ISF) è lo strumento dell'Unione specifico per il settore della sicurezza, una maggiore coerenza ed efficienza deve essere ricercata con altri fondi UE che comprendono elementi di sicurezza. La complementarità dovrebbe essere garantita, in particolare, con:
- Il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, nelle misure di sorveglianza delle frontiere quali l'individuazione del contrabbando di merci illegali, esplosivi, precursori, la migrazione illegale e i controlli di sicurezza alle frontiere esterne essi sono fondamentali per mantenere la sicurezza generale dell'UE;
- I fondi della politica di coesione,
- il programma aOrizzonte Europa, il programma Europa digitale, il programma Diritti e valori, il programma Giustizia, tutti comprendono un elemento destinato alla sicurezza, ad esempio, l'investimento nella ricerca in materia di sicurezza e la protezione adeguata alle vittime di reato;
- Il Fondo sociale europeo + comprende anche elementi di sicurezza, nell'ambito della politica in materia di droga, sicurezza delle infrastrutture e spazi pubblici, la cibersicurezza e la prevenzione della radicalizzazione;
- Il Fondo InvestEU può anche svolgere un ruolo fondamentale per aumentare la sicurezza degli investimenti in infrastrutture in tutta l'Unione e la sicurezza dei sistemi informatici, grazie ad attrezzature che rafforzano la cibersicurezza.
Necessita un'ulteriore complementarità con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di assistenza esterna dell'Unione.
Alcune azioni non possono essere finanziate dal Fondo per la Sicurezza Interna in quanto alcune misure sono di esclusiva competenza degli Stati membri e l'UE non può sostenerle mediante finanziamenti dall'ISF. Tali misure comprendono:
- misure limitate al mantenimento dell'ordine pubblico a livello nazionale;
- misure riguardanti l'acquisto o la manutenzione delle apparecchiature, mezzi di trasporto o strutture standard degli organismi di contrasto e di altre autorità competenti;
- misure a fini militari o di difesa;
- attrezzature di cui almeno uno degli scopi è il controllo doganale;
- attrezzature coercitive, ivi compresi armi, munizioni, esplosivi e manganelli anti-sommossa, eccetto per finalità di addestramento.
L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato, nonché preparandosi agli incidenti, ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, proteggendosi dagli stessi e gestendoli efficacemente.
Nell’ambito dell’obiettivo strategico, il Fondo contribuisce agli obiettivi specifici seguenti:
- migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, all’interno delle stesse, e gli organi e organismi dell’Unione pertinenti e, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
- migliorare e intensificare la cooperazione transfrontaliera, comprese le operazioni congiunte all’interno e tra le autorità competenti degli Stati membri in relazione al terrorismo e ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera; e
- sostenere il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di prevenire e combattere la criminalità, il terrorismo e la radicalizzazione nonché gestire gli incidenti, i rischi e le crisi sicurezza, anche attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, gli organi e organismi dell’Unione competenti, la società civile e i partner privati in diversi Stati membri.
Inoltre comprende:
- Maggiore flessibilità e migliore risposta alle emergenze: Il nuovo fondo è stato concepito per garantire una flessibilità sufficiente a convogliare i finanziamenti di emergenza agli Stati membri quando necessario e affrontare le nuove priorità man mano che emergono. Un importo pari a circa 1 miliardo di € è riservato ai problemi di sicurezza imprevisti, il che rende il fondo adeguato alle esigenze degli Stati membri e pronto a reagire rapidamente alle situazioni di emergenza;
- Un maggiore coordinamento in tutte le politiche dell'UE: La sicurezza è una questione trasversale che tocca vari settori strategici. Il futuro Fondo Sicurezza interna è uno strumento finanziario specifico nel settore della sicurezza, collabora più efficacemente con altri fondi dell'UE, quali il Fondo asilo e migrazione e il Fondo gestione integrata delle frontiere, che comprendono anch'essi elementi di sicurezza. Ciò consente agli Stati membri di affrontare questioni di sicurezza in maniera più esaustiva, sviluppando la preparazione nazionale alle emergenze, a tutti i livelli e in tutti i settori. Inoltre, il finanziamento comprende il sostegno alla riduzione della domanda di droga, ad esempio, attraverso campagne di sensibilizzazione. Le misure di riduzione della domanda di droga sono attualmente contemplate dal programma "Giustizia".
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Forte dimensione esterna: la sicurezza è un problema mondiale e la possibilità di vivere al sicuro al nostro interno dipende dalle azioni che conduciamo al di là delle frontiere dell'UE. L'ISF continuerà a sostenere iniziative in paesi terzi, garantendone la perfetta complementarità con le priorità della sicurezza interna dell'Unione e con gli obiettivi generali perseguiti nei paesi interessati.
Potenziamento delle agenzie dell'UE: Parte deifinanziamenti sono destinati al potenziamento delle agenzie dell'UE che si occupano di sicurezza:
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Agenzia per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)
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Agenzia per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)
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Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA).
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Sono ammissibili al finanziamento:
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i soggetti giuridici stabiliti in:
- uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;
- un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;
- i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini del Fondo.
Le persone fisiche non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione.
La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo è fissata a 1.931.000.000 euro a prezzi correnti è così utilizzata:
- 1.352.000.000 euro sono stanziati per i programmi degli Stati membri fin dall'inizio (con un successivo versamento intermedio), per consentireà loro di effettuare investimenti a lungo termine in materia di sicurezza;
- 579.000.000 euro sono stanziati per lo strumento tematico e destinato a un sostegno mirato affinché reagiscano in modo più efficace in caso di emergenza e di problemi di sicurezza imprevisti.
04/04/2024 - Invito a presentare proposte "Protezione degli spazi pubblici" - ID: ISF-2024-TF2-AG-PROTECT-protection-public-spaces
04/04/2024 - Invito a presentare proposte "Protezione dei luoghi di culto ebraici, delle scuole e degli spazi di aggregazione della comunità" - ISF-2024-TF2-AG-PROTECT-jewish-places-worship
2021-2017
Brochure: Verso un'Europa resiliente alle future sfide della sicurezza
Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 251 del 15 luglio 2021
Rettifica del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ( GU L 231 del 30.6.2021) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 261 del 22 luglio 2021