Possono essere considerate ammissibili al finanziamento le azioni seguenti:
- fornire conoscenze tecniche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici efficaci che rafforzino la cooperazione transnazionale e multidisciplinare e la cooperazione con la Commissione;
- potenziare gli scambi di personale per progetti specifici, assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite la predisposizione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere;
- fornire sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale, in particolare alle autorità doganali e alle autorità di contrasto, al fine di rafforzare la lotta alla frode e ad altre attività illecite;
- rafforzare la capacità informatica negli Stati membri e nei paesi terzi, intensificare lo scambio di dati, sviluppare e mettere a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e la sorveglianza delle attività di intelligence;
- organizzare attività di formazione specializzata, seminari sull’analisi dei rischi, conferenze e studi intesi a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i servizi coinvolti nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione;
- qualsiasi altra azione prevista dai programmi di lavoro necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e specifici.
Quando l’azione da sovvenzionare prevede l’acquisizione di attrezzature, la Commissione garantisce che l’attrezzatura finanziata sia idonea al fine di contribuire alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:
i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo dello Spazio economico europeo;
- i paesi in via di adesione, i paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
- i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
- altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:
- garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;
- stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi;
- non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda i programmi;
- garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
Gli obiettivi generali del programma sono:
- tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;
- sostenere la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.
Gli obiettivi specifici del programma sono:
- prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione;
- favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda i fondi in regime di gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione;
- fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo.
Sono ammessi nell’ambito del programma i soggetti seguenti:
le autorità pubbliche che possono contribuire al conseguimento di uno degli obiettivi di cui all’articolo 2 e che sono stabilite in:
- uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso
- un paese terzo associato al programma
- un paese terzo elencato nel programma di lavoro
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi del programma, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in:
- uno Stato membro; oppure
- un paese terzo associato al programma; oppure
- un paese terzo elencato in un programma di lavoro;
i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.
I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, sono eccezionalmente ammessi nell’ambito del programma ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione. In linea di principio, tali soggetti dovrebbero sostenere i costi di partecipazione, salvo in casi che devono essere debitamente giustificati nel programma di lavoro.
La dotazione finanziaria è di 181, 207 milioni di euro sostiene le iniziative degli Stati membri volte a combattere la frode, la corruzione e altre irregolarità a danno del bilancio dell'UE di cui:
- 114,207 milioni di euro per prevenire e combattere la frode
- 7 milioni di euro per favorire la segnalzione delle irregolarità
- 60 milioni di euro per fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operativein materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo
Fino al 2 % dell’importo può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa connessa con l’attuazione del programma, come le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Inoltre, la ripartizione indicativa di 114,207 milioni di euro per prevenire e combattere la frode, tiene in debita considerazione il fatto che il programma è l’unico programma dell’Unione che riguarda il lato delle spese nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma non supera l’80 % dei costi ammissibili.
11/05/2023 – Invito a presentare proposte EUAF-2023-TRAI-01 “Specialised training sessions”
11/05/2023 – Invito a presentare proposte EUAF-2023-TRAI-02 “Conferences, workshops and seminars”
11/05/2023 – Invito a presentare proposte EUAF-2023-TRAI-03 “Staff exchanges”
11/05/2023 – Invito a presentare proposte EUAF-2023-TRAI-04 “Comparative law studies and periodical publications”
2021-2017
Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 - Gazzetta ufficiale serie L 172 del 17 maggio 2021