Gli obiettivi dello Strumento sono perseguiti, in particolare, tramite le misure seguenti:
- rafforzamento delle procedure e dei sistemi del quadro normativo;
- adozione di misure efficaci per la prevenzione di incidenti con conseguenze radiologiche, compresa l’esposizione accidentale, nonché l’attenuazione delle eventuali conseguenze;
- sviluppo e attuazione di strategie e quadri, metodologie, tecnologia e approcci per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- sostegno finalizzato a garantire la sicurezza degli impianti e dei siti nucleari per quanto riguarda misure concrete di protezione destinate a ridurre i rischi esistenti legati alle radiazioni per la salute dei lavoratori e della popolazione;
- sviluppo e attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti nucleari esistenti, per la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l’estrazione dell’uranio, e per il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare;
- creazione del quadro normativo, delle metodologie, della tecnologia e degli approcci necessari per l’attuazione delle salvaguardie nucleari, compresi una contabilità e un controllo adeguati dei materiali fissili a livello statale e di singolo operatore;
- sostegno alla formazione del personale;
- fornitura limitata di attrezzature in casi eccezionali per gli operatori di centrali nucleari.
In casi specifici e debitamente giustificati, le misure concernenti il primo comma, lettera a), sono attuate in cooperazione tra gli operatori e/o le competenti organizzazioni degli Stati membri e con gli operatori di impianti nucleari dei paesi terzi, quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/71/Euratom.
È data priorità alle persone e alle entità dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. La partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a norma dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti i soggetti giuridici che hanno la cittadinanza e, nel caso delle persone giuridiche, hanno effettivamente sede nei seguenti paesi o territori:
gli Stati membri, i beneficiari dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisca lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), e le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (18);
i paesi partner nell’area del vicinato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947;
i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo»), che non sono membri del G-20, nonché i paesi e territori d’oltremare definiti dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio (19);
i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, che sono membri del G-20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un’azione finanziata dall’Unione a norma del presente regolamento a cui partecipano;
i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco al finanziamento esterno;
i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo;
i paesi terzi in cui si svolgono le attività previste dagli specifici programmi indicativi pluriennali, piani d’azione o misure.
L’accesso reciproco ai paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco al finanziamento esterno, può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese riconosce l’ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e di paesi ammissibili a norma del presente regolamento. La Commissione decide in merito all’accesso reciproco e alla sua durata previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione.
L’obiettivo dello strumento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del regolamento (UE) 2021/947, in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività nell’ambito del pertinente quadro regolamentare dell’Euratom, nonché in linea con il presente regolamento e in modo quanto più aperto possibile. Nel quadro di tale obiettivo, lo strumento mira inoltre a sostenere la promozione della trasparenza nei processi decisionali relativi al nucleare delle autorità dei paesi terzi.
Lo strumento persegue i seguenti obiettivi specifici:
- la promozione di un’autentica cultura della sicurezza nucleare e della radioprotezione, l’attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi relativi alla sicurezza degli impianti nucleari;
- la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi;
- l’istituzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi terzi.
La cooperazione ai sensi del presente regolamento riguarda:
- le autorità di regolamentazione competenti in materia di sicurezza nucleare e le organizzazioni di sostegno tecnico loro designate, al fine di assicurarne le competenze tecniche e l’indipendenza e garantire il rafforzamento del quadro normativo in merito ai temi pertinenti riguardo alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione;
- le agenzie nazionali incaricate della gestione sicura dei rifiuti radioattivi, affinché possano essere classificati, registrati, contabilizzati e stoccati in modo sicuro;
- la missione delle parti interessate di un sistema statale di contabilità e di controllo dei materiali nucleari incaricata di istituire controlli efficienti ed efficaci;
- gli operatori di centrali nucleari, in casi eccezionali, limitatamente all’attuazione della raccomandazione risultante dall’esame inter pares della valutazione dei rischi e della sicurezza («stress test») effettuato dall’ENSREG.
La dotazione finanziaria per l’attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 300 milioni di EUR a prezzi correnti.
2021-2027
Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio del 27 maggio 2021 che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L209 del 14 giugno 2021