L’assistenza comunitaria spazierà nei seguenti settori:
- a) promozione e potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, compresa la democrazia parlamentare, sostegno alla democrazia e ai processi di democratizzazione, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, tra l’altro con le seguenti iniziative:
i) promuovendo la libertà di associazione e di assemblea, la circolazione non ostacolata delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l’espressione artistica e culturale, l’indipendenza degli organi di stampa, il completo accesso all’informazione e adottando misure
per lottare contro gli ostacoli amministrativi all’esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la censura;
ii) rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l’indipendenza del potere giudiziario, incoraggiando e valutando le riforme giuridiche e istituzionali e promuovendo l’accesso alla giustizia;
iii) promuovendo e rafforzando il Tribunale penale internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc e i processi di giustizia transitoria e i meccanismi di verità e riconciliazione;
iv) sostenendo le riforme per realizzare in modo effettivo e trasparente la responsabilità e la sorveglianza democratica, compreso per quanto riguarda i settori della sicurezza e della giustizia e incoraggiando le misure contro la corruzione;
v) promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica dei cittadini, in particolare dei gruppi emarginati, per quanto riguarda i processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale;
vi) promuovendo la pari partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, economica e politica e sostenendo la parità delle opportunità, della partecipazione e della rappresentanza politica delle donne;
vii) sostenendo misure per facilitare la conciliazione pacifica dei gruppi di interesse, come il sostegno alle misure per accrescere la fiducia per quanto riguarda i diritti dell’uomo e la democratizzazione;
- b) promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altri strumenti internazionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile concernenti tra l’altro:
i) l’abolizione della pena di morte, la prevenzione della tortura e i maltrattamenti e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti e la riabilitazione delle vittime della tortura;
ii) il sostegno, la protezione, e l’assistenza ai difensori dei diritti umani a norma dell’articolo 1 della Dichiarazione ONU sui diritti e responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organismi della società per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti;
iii) la lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura compreso il sesso, la razza, il colore, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o la fede, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l’appartenenza a una
minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale;
iv) i diritti delle popolazioni autoctone e i diritti delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici;
v) i diritti delle donne proclamati nella Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e nei suoi protocolli facoltativi, comprese le misure per lottare contro la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i delitti d’onore, la tratta o qualsiasi altra forma di violenza contro le donne;
vi) i diritti del bambino, proclamati nella Convenzione sui diritti dei bambini e i suoi protocolli facoltativi, compresa la lotta contro i l lavoro minorile, la tratta dei bambini e la prostituzione infantile e l’arruolamento e l’utilizzazione di soldati bambini;
vii) i diritti dei disabili;
viii) la promozione della disciplina di base in materia di protezione del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese;
ix) l’istruzione, la formazione e il controllo nel settore dei diritti umani e della democrazia;
x) il sostegno per le organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione e difesa dei diritti umani;
- c) Il rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani della giustizia, dello Stato di diritto e per la promozione della democrazia, nello specifico:
i) fornendo sostegno a specifici strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, giustizia dello stato di diritto e democrazia;
ii) favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile volte a promuovere e monitorare l’attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i diritti dell’uomo, la giustizia,
lo stato di diritto e la democrazia;
iii) caldeggiando il rispetto del diritto umanitario internazionale;
- d) La diffusione della fiducia nei processi elettorali democratici e ampliandone l’affidabilità e la trasparenza, nello specifico:
i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell’UE;
ii) mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali;
iii) contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile a livello regionale e locale e sostenendo le loro iniziative per potenziare la partecipazione al processo elettorale e al suo seguito;
iv) sostenendo misure volte a attuare le raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell’Unione europea, in particolare mediante le organizzazioni della società civile.
Ove opportuno, tutti gli interventi di aiuto nell’ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione e alla protezione dell’uguaglianza uomo-donna, dei diritti del fanciullo, dei diritti delle popolazioni autoctone, dei diritti delle persone con disabilità e a principi quali l’emancipazione, la partecipazione, la non discriminazione dei gruppi vulnerabili e l’assunzione di responsabilità. Gli interventi di aiuto di cui al presente regolamento trovano applicazione nel territorio dei paesi terzi ovvero devono avere un’attinenza diretta con le situazioni presenti nei paesi terzi ovvero essere direttamente collegati alle azioni a livello mondiale o regionale.
L’assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è coerente con il quadro della politica comunitaria sulla cooperazione allo sviluppo e con la politica estera dell’Unione europea nel suo complesso e complementare a quella erogata nell’ambito dei relativi strumenti comunitari di l’assistenza esterna e l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro. L’assistenza comunitaria complementare di cui al presente regolamento è fornita per potenziare l’azione nel quadro dei relativi strumenti di assistenza esterna.
I finanziamenti possono assumere le seguenti forme:
- a) progetti e programmi;
- b) sovvenzioni finalizzate al finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;
- c) piccole sovvenzioni per sostenere i difensori dei diritti umani;
- d) sovvenzioni destinate a sostenere i costi operativi dell'Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti dell'uomo;
- e) finanziamenti per sostenere i costi di gestione del Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomoe la democratizzazione (EIUC), in particolare per il master europeo in diritti dell'uomo e democratizzazione, e del programma di borse di studio UE-ONU pienamente accessibili ai cittadini dei paesi terzi, nonché a fronte di altra attività nel campo dell'istruzione, della formazione e della ricerca volte alla promozione dei diritti umani e della democratizzazione;
- f) contributi a fondi internazionali, quali ad esempio quelli gestiti da organizzazioni internazionali o regionali
- g) risorse umane e materiali per l'attuazione delle missioni di osservazione elettorale dell'UE
- h) appalti pubblici
Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani eroga assistenza, nell’ambito delle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, tecnica e finanziaria con i paesi terzi, coerente con la politica estera complessiva dell’Unione europea, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
L’assistenza in esame mira in particolare:
- a) ad un maggior rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alla loro osservanza, come proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti dell’uomo, promuovendo e consolidando la democrazia e le riforme democratiche nei paesi terzi, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile, a fornire sostegno e solidarietà ai difensori dei diritti dell’uomo e alle vittime di repressioni e maltrattamenti e a rafforzare la società civile attiva nel settore dei diritti dell’uomo e della promozione della democrazia;
- b) a sostenere e rafforzare il contesto internazionale e regionale per la protezione, la promozione e il monitoraggio dei diritti umani, promuovere la democrazia e lo stato di diritto per rafforzare il ruolo attivo della società civile in questi contesti;
- c) promuovere la fiducia nei processi elettorali e poteziandone l’affidabilità, in particolare mediante missioni di osservazione elettorale e mediante il sostegno alle organizzazioni locali della società civile coinvolte in questi processi.
Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento:
- a) organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti,
- organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;
- b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici non a scopo di lucro, e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;
- c) organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi del presente strumento e a condizione che la misura proposta possa essere finanziata nel quadro di un pertinente strumento comunitario di assistenza esterna;
- d) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;
- e) persone fisiche, ove necessario per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.
La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 1.104.000 000 euro.
08/08/2013 - Bando per la lotta alle discriminazioni
09/08/2013 - Strumento europeo per la democrazia ei diritti umani (EIDHR) - Invito a presentare proposte - Schema di sostegno nazionale - Messico - Riferimento Europeaid: EuropeAid/134755/L/ACT/MX
I bandi di gara possono essere consultati sul sito web dedicato al programma.
2007-2013