L’assistenza comunitaria viene attuata attraverso:
- a) documenti di strategia nazionali, multinazionali e transfrontalieri e programmi indicativi pluriennali, che riguardano:
- i) programmi nazionali o multinazionali che concernono l'assistenza a un paese partner o trattano la cooperazione regionale e subregionale tra due o più paesi partner, nei quali è possibile la partecipazione degli Stati membri;
- ii) programmi di cooperazione transfrontaliera che concernono la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi partner, da attuare nelle rispettive regioni confinanti con la parte comune delle frontiere esterne della Comunità;
- b) programmi operativi congiunti per la cooperazione transfrontaliera , programmi d’azione annuali e misure speciali.
I programmi multinazionali possono includere misure di cooperazione transregionale. Ai fini del presente regolamento, per cooperazione transregionale si intende la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner, volta ad affrontare sfide comuni, a loro comune vantaggio e posta in essere ovunque sul territorio degli Stati membri e dei paesi partner.
Ai fini dei programmi nazionali o multinazionali saranno adottati dei documenti di strategia I documenti di strategia copriranno un arco di
tempo compatibile con le priorità individuate nel quadro delle politiche e conterranno programmi indicativi pluriennali, inclusi i relativi stanziamenti e obiettivi prioritari per ogni paese o regione.
L’assistenza comunitaria può inoltre essere finalizzata:
- a) al finanziamento di misure di assistenza tecnica e di misure amministrative mirate, comprese quelle misure di cooperazione che implichino la partecipazione di esperti del settore pubblico provenienti dagli Stati membri e dalle loro autorità regionali e locali coinvolte nel programma;
- b) al finanziamento di investimenti e di attività ad essi connesse;
- c) alla contribuzione a beneficio della BEI o di altri intermediari finanziari, per il finanziamento di prestiti, acquisizioni partecipative, fondi di garanzia o fondi di investimento;
- d) a programmi di sgravio del debito in casi eccezionali, nel quadro di un programma di sgravio del debito concordato a livello internazionale;
- e) a sostegni diretti al bilancio, settoriali o generali, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica e ove siano state poste in essere politiche settoriali o macroeconomiche ben formulate, elaborate dal paese partner e approvate dai suoi principali donatori, incluse eventualmente le istituzioni finanziarie internazionali;
- f) a contributi in conto interesse, in particolare per i prestiti nel settore ambientale;
- g) alla sottoscrizione di assicurazioni contro i rischi non commerciali;
- h) alla partecipazione a un fondo istituito dalla Comunità, dai suoi Stati membri, da organizzazioni internazionali e regionali, da altri donatori o paesi partner;
- i) alla partecipazione al capitale di istituzioni finanziarie internazionali o di banche di sviluppo regionali;
- j) al finanziamento dei costi necessari all'efficiente gestione e supervisione di progetti e programmi da parte dei paesi che beneficiano dell’assistenza comunitaria;
- k) al finanziamento di microprogetti;
- l) a misure in materia di sicurezza alimentare.
Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento, fra l'altro, da parte di:
- a) Stati membri, loro autorità regionali e locali e relativi enti pubblici e parastatali;
- b) paesi SEE, Svizzera e altri paesi donatori, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;
- c) organizzazioni internazionali, tra cui quelle regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;
- d) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali;
- e) paesi e regioni partner beneficiari dei fondi.
I Paesi beneficiari del Programma, sono:
- Armenia
- Azerbaigian
- Bielorussia
- Federazione Russa
- Georgia
- Moldova
- Ucraina
- Algeria
- Autorità Palestinese della Cisgiordania e di Gaza
- Egitto
- Giordania
- Israele
- Libano
- Libia
- Marocco
- Siria
- Tunisia.
Lo strumento di vicinato e partenariato mira a fornire un’assistenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità e di buon vicinato tra l’Unione europea e i paesi ed i territori beneficiari. L'assistenza comunitaria sarà utilizzata a beneficio dei paesi partner. Essa può altresì essere utilizzata a beneficio comune degli Stati membri e dei paesi partner e delle loro regioni, allo scopo di promuovere la cooperazione transfrontaliera e transregionale
L'assistenza comunitaria incentiverà il consolidamento della cooperazione e la progressiva integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi presenti o futuri. Essa incoraggerà altresì gli sforzi dei paesi partner volti a promuovere il buon governo e un equo sviluppo sociale ed economico.
L’assistenza comunitaria sarà utilizzata per sostenere misure nell'ambito dei seguenti settori di cooperazione:
- a) promozione del dialogo politico e della riforma in campo politico;
- b) promozione del ravvicinamento delle legislazioni e delle regolamentazioni verso standard più elevati in tutti i settori di pertinenza, in particolare per incoraggiare la progressiva partecipazione dei paesi partner al mercato interno e l'intensificazione degli scambi;
- c) consolidamento delle istituzioni e degli organismi nazionali preposti all'elaborazione e all'attuazione effettiva delle politiche nei settori coperti dagli accordi di associazione, di partenariato e di cooperazione, nonché da altri accordi multilaterali di cui la Comunità e/o i suoi Stati membri e i paesi partner siano parti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente articolo;
- d) promozione dello Stato di diritto e del buon governo, in particolare rafforzando l’efficienza dell'amministrazione pubblica e l'imparzialità e l’efficienza del potere giudiziario, e sostegno alla lotta contro la corruzione e le frodi;
- e) promozione, sotto tutti gli aspetti, dello sviluppo sostenibile;
- f) proseguimento degli sforzi per lo sviluppo regionale e locale, nelle zone rurali e urbane, allo scopo di ridurre gli squilibri e migliorare la capacità di sviluppo regionale e locale;
- g) promozione della protezione ambientale, della conservazione della natura e della gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui le acque dolci e le risorse marine;
- h) sostegno alle politiche volte alla riduzione della povertà, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;
- i) sostegno alle politiche volte a promuovere lo sviluppo sociale, l'inclusione sociale, la parità tra i sessi, la non discriminazione, l'occupazione e la protezione sociale, inclusa la protezione dei lavoratori migranti, il dialogo sociale e il rispetto dei diritti sindacali e delle norme
- fondamentali in materia di lavoro, comprese quelle relative al lavoro infantile;
- j) sostegno alle politiche a favore della salute, dell’istruzione e della formazione, incluse non soltanto misure atte a combattere le più gravi forme di malattie trasmissibili e di malattie e patologie non trasmissibili, ma anche a garantire l'accesso, da parte delle ragazze e delle donne, ai servizi e all'educazione in materia sanitaria, comprese la salute riproduttiva e infantile;
- k) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle donne e dei bambini;
- l) sostegno alla democratizzazione, anche mediante il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni della società civile e la promozione del pluralismo dei media, nonché mediante il monitoraggio e l'assistenza in occasione delle elezioni;
- m) sostegno allo sviluppo della società civile e delle organizzazioni non governative;
- n) incentivazione dello sviluppo dell'economia di mercato, comprese le misure volte a sostenere il settore privato e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, ad incoraggiare gli investimenti e a promuovere gli scambi mondiali;
- o) promozione della cooperazione nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, soprattutto per quanto riguarda le interconnessioni, le reti e il relativo sfruttamento, miglioramento della sicurezza nel settore dei trasporti internazionali e dello sfruttamento delle fonti di energia e promozione di fonti di energia rinnovabili, dell'efficienza energetica e di trasporti non inquinanti;
- p) sostegno ad azioni mirate ad una maggiore sicurezza alimentare per i cittadini, segnatamente nel settore sanitario e fitosanitario;
- q) gestione delle frontiere efficace e sicura;
- r) sostegno al processo di riforma e rafforzamento delle capacità in materia di giustizia e affari interni, comprese questioni quali il diritto d'asilo, la migrazione e la riammissione, e le azioni volte a combattere e a prevenire il traffico di esseri umani nonché il terrorismo e la
- criminalità organizzata, incluso il suo finanziamento, il riciclaggio del denaro e la frode fiscale;
- s) sostegno alla cooperazione amministrativa in vista del miglioramento della trasparenza e di uno scambio più intenso di informazioni in materia fiscale, al fine di combattere la frode e l’evasione;
- t) promozione della partecipazione ad attività comunitarie nel settore della ricerca e dell’innovazione;
- u) promozione della cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner nel settore dell’insegnamento superiore e della mobilità degli insegnanti, dei ricercatori e degli studenti;
- v) promozione del dialogo multiculturale, dei contatti tra i popoli e dei legami con le comunità di immigrati che vivono negli Stati membri, della cooperazione tra le società civili, delle istituzioni culturali nonché degli scambi tra i giovani;
- w) sostegno alla cooperazione finalizzata a tutelare il patrimonio storico e culturale e a promuoverne le potenzialità di sviluppo, anche attraverso il turismo;
- x) sostegno alla partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie della Comunità;
- y) sostegno alla cooperazione transfrontaliera attraverso iniziative locali congiunte nell'intento di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni frontaliere e lo sviluppo territoriale integrato lungo le frontiere esterne della Comunità;
-
z) promozione della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, comprendendo, se del caso, i paesi che non hanno diritto all'assistenza comunitaria a norma del presente regolamento;
- aa) offerta di sostegno nelle situazioni susseguenti alle crisi, incluso il sostegno ai profughi e agli sfollati, e assistenza alla preparazione a reagire di fronte alle catastrofi;
- bb) promozione della comunicazione e degli scambi tra i partner per quanto riguarda le misure e le attività finanziate nell’ambito dei programmi;
-
cc) risposta a sfide tematiche comuni nei settori di interesse reciproco e perseguimento di qualsiasi altro obiettivo compatibile con il campo di applicazione del presente regolamento.
- Possono beneficiare di un finanziamento finalizzato all’attuazione dei programmi d’azione, dei programmi congiunti di cooperazione transfrontaliera o delle misure speciali ai sensi del presente regolamento:
- a) i paesi e le regioni partner e relative istituzioni;
- b) gli enti decentrati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;
- c) gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;
- d) le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui esse contribuiscano agli obiettivi del presente
- regolamento;
- e) le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell’esecuzione delle misure di sostegno;
- f) le agenzie dell’Unione europea;
- g) i seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, che ottemperino alle disposizioni in materia di accesso all'assistenza esterna della Comunità, nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento:
- i) enti pubblici o parastatali, amministrazioni o autorità locali e relativi consorzi;
- ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;
- iii) istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;
- iv) attori non statali quali definiti alla lettera h);
- v) persone fisiche;
- h) i seguenti attori non statali:
- i) organizzazioni non governative;
- ii) organizzazioni che rappresentano minoranze nazionali e/o etniche;
- iii) associazioni professionali e gruppi d’iniziativa locali;
- iv) cooperative, sindacati, organizzazioni rappresentative degli attori economici e sociali;
- v) organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell’integrazione regionali decentrate;
- vi) associazioni di consumatori, associazioni di donne o di giovani, organizzazioni di insegnamento, culturali, di ricerca e scientifiche;
- vii) università;
- viii) chiese e associazioni o comunità religiose;
- ix) mass media;
- x) associazioni transfrontaliere, associazioni non governative e fondazioni indipendenti.
I programmi di cooperazione transfrontaliera possono riguardare
tutte le seguenti regioni frontaliere:
- a) tutte le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente, situate lungo le frontiere terrestri tra Stati membri e paesi partner;
- b) tutte le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente, situate lungo bracci di mare di importanza significativa;
- c) tutte le unità territoriali costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente, che si affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e ai paesi partner.
Al fine di assicurare la continuazione della cooperazione esistente e in altri casi giustificabili, alle unità territoriali confinanti può essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera alle condizioni stabilite nei documenti di strategia.
La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 11.181.000 EUR ripartiti come segue:
- a) un minimo del 95 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi nazionali e multinazionali;
- b) fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera
I bandi possono essere consultati sul sito web Europeaid.
2007-2013