Strumento europeo di vicinato e partenariato - ENPI (2007-2013)

Azioni: 

L’assistenza comunitaria viene attuata attraverso:

  • a) documenti di strategia nazionali, multinazionali e transfrontalieri e programmi indicativi pluriennali, che riguardano:
  1. i) programmi nazionali o multinazionali che concernono l'assistenza a un paese partner o trattano la cooperazione regionale e subregionale tra due o più paesi partner, nei quali è possibile la partecipazione degli Stati membri;
  2. ii) programmi di cooperazione transfrontaliera che concernono la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi partner, da attuare nelle rispettive regioni confinanti con la parte comune delle frontiere esterne della Comunità;
  • b) programmi operativi congiunti per la cooperazione transfrontaliera , programmi d’azione annuali e misure speciali.

I programmi multinazionali possono includere misure di cooperazione transregionale. Ai fini del presente regolamento, per cooperazione transregionale si intende la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner, volta ad affrontare sfide comuni, a loro comune vantaggio e posta in essere ovunque sul territorio degli Stati membri e dei paesi partner.
Ai fini dei programmi nazionali o multinazionali saranno adottati dei documenti di strategia I documenti di strategia copriranno un arco di
tempo compatibile con le priorità individuate nel quadro delle politiche e conterranno programmi indicativi pluriennali, inclusi i relativi stanziamenti e obiettivi prioritari per ogni paese o regione.
L’assistenza comunitaria può inoltre essere finalizzata:

  • a) al finanziamento di misure di assistenza tecnica e di misure amministrative mirate, comprese quelle misure di cooperazione che implichino la partecipazione di esperti del settore pubblico provenienti dagli Stati membri e dalle loro autorità regionali e locali coinvolte nel programma;
  • b) al finanziamento di investimenti e di attività ad essi connesse;
  • c) alla contribuzione a beneficio della BEI o di altri intermediari finanziari, per il finanziamento di prestiti, acquisizioni partecipative, fondi di garanzia o fondi di investimento;
  • d) a programmi di sgravio del debito in casi eccezionali, nel quadro di un programma di sgravio del debito concordato a livello internazionale;
  • e) a sostegni diretti al bilancio, settoriali o generali, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica e ove siano state poste in essere politiche settoriali o macroeconomiche ben formulate, elaborate dal paese partner e approvate dai suoi principali donatori, incluse eventualmente le istituzioni finanziarie internazionali;
  • f) a contributi in conto interesse, in particolare per i prestiti nel settore ambientale;
  • g) alla sottoscrizione di assicurazioni contro i rischi non commerciali;
  • h) alla partecipazione a un fondo istituito dalla Comunità, dai suoi Stati membri, da organizzazioni internazionali e regionali, da altri donatori o paesi partner;
  • i) alla partecipazione al capitale di istituzioni finanziarie internazionali o di banche di sviluppo regionali;
  • j) al finanziamento dei costi necessari all'efficiente gestione e supervisione di progetti e programmi da parte dei paesi che beneficiano dell’assistenza comunitaria;
  • k) al finanziamento di microprogetti;
  • l) a misure in materia di sicurezza alimentare.

Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento, fra l'altro, da parte di:

  • a) Stati membri, loro autorità regionali e locali e relativi enti pubblici e parastatali;
  • b) paesi SEE, Svizzera e altri paesi donatori, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;
  • c) organizzazioni internazionali, tra cui quelle regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;
  • d) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali;
  • e) paesi e regioni partner beneficiari dei fondi.
Paesi partecipanti: 

I Paesi beneficiari del Programma, sono:

  • Armenia
  • Azerbaigian
  • Bielorussia
  • Federazione Russa
  • Georgia
  • Moldova
  • Ucraina
  • Algeria
  • Autorità Palestinese della Cisgiordania e di Gaza
  • Egitto
  • Giordania
  • Israele
  • Libano
  • Libia
  • Marocco
  • Siria
  • Tunisia.
Obiettivi: 

Lo strumento di vicinato e partenariato mira a fornire un’assistenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità e di buon vicinato tra l’Unione europea e i paesi ed i territori beneficiari. L'assistenza comunitaria sarà utilizzata a beneficio dei paesi partner. Essa può altresì essere utilizzata a beneficio comune degli Stati membri e dei paesi partner e delle loro regioni, allo scopo di promuovere la cooperazione transfrontaliera e transregionale
L'assistenza comunitaria incentiverà il consolidamento della cooperazione e la progressiva integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi presenti o futuri. Essa incoraggerà altresì gli sforzi dei paesi partner volti a promuovere il buon governo e un equo sviluppo sociale ed economico.

L’assistenza comunitaria sarà utilizzata per sostenere misure nell'ambito dei seguenti settori di cooperazione:

  • a) promozione del dialogo politico e della riforma in campo politico;
  • b) promozione del ravvicinamento delle legislazioni e delle regolamentazioni verso standard più elevati in tutti i settori di pertinenza, in particolare per incoraggiare la progressiva partecipazione dei paesi partner al mercato interno e l'intensificazione degli scambi;
  • c) consolidamento delle istituzioni e degli organismi nazionali preposti all'elaborazione e all'attuazione effettiva delle politiche nei settori coperti dagli accordi di associazione, di partenariato e di cooperazione, nonché da altri accordi multilaterali di cui la Comunità e/o i suoi Stati membri e i paesi partner siano parti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente articolo;
  • d) promozione dello Stato di diritto e del buon governo, in particolare rafforzando l’efficienza dell'amministrazione pubblica e l'imparzialità e l’efficienza del potere giudiziario, e sostegno alla lotta contro la corruzione e le frodi;
  • e) promozione, sotto tutti gli aspetti, dello sviluppo sostenibile;
  • f) proseguimento degli sforzi per lo sviluppo regionale e locale, nelle zone rurali e urbane, allo scopo di ridurre gli squilibri e migliorare la capacità di sviluppo regionale e locale;
  • g) promozione della protezione ambientale, della conservazione della natura e della gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui le acque dolci e le risorse marine;
  • h) sostegno alle politiche volte alla riduzione della povertà, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;
  • i) sostegno alle politiche volte a promuovere lo sviluppo sociale, l'inclusione sociale, la parità tra i sessi, la non discriminazione, l'occupazione e la protezione sociale, inclusa la protezione dei lavoratori migranti, il dialogo sociale e il rispetto dei diritti sindacali e delle norme
  • fondamentali in materia di lavoro, comprese quelle relative al lavoro infantile;
  • j) sostegno alle politiche a favore della salute, dell’istruzione e della formazione, incluse non soltanto misure atte a combattere le più gravi forme di malattie trasmissibili e di malattie e patologie non trasmissibili, ma anche a garantire l'accesso, da parte delle ragazze e delle donne, ai servizi e all'educazione in materia sanitaria, comprese la salute riproduttiva e infantile;
  • k) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle donne e dei bambini;
  • l) sostegno alla democratizzazione, anche mediante il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni della società civile e la promozione del pluralismo dei media, nonché mediante il monitoraggio e l'assistenza in occasione delle elezioni;
  • m) sostegno allo sviluppo della società civile e delle organizzazioni non governative;
  • n) incentivazione dello sviluppo dell'economia di mercato, comprese le misure volte a sostenere il settore privato e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, ad incoraggiare gli investimenti e a promuovere gli scambi mondiali;
  • o) promozione della cooperazione nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, soprattutto per quanto riguarda le interconnessioni, le reti e il relativo sfruttamento, miglioramento della sicurezza nel settore dei trasporti internazionali e dello sfruttamento delle fonti di energia e promozione di fonti di energia rinnovabili, dell'efficienza energetica e di trasporti non inquinanti;
  • p) sostegno ad azioni mirate ad una maggiore sicurezza alimentare per i cittadini, segnatamente nel settore sanitario e fitosanitario;
  • q) gestione delle frontiere efficace e sicura;
  • r) sostegno al processo di riforma e rafforzamento delle capacità in materia di giustizia e affari interni, comprese questioni quali il diritto d'asilo, la migrazione e la riammissione, e le azioni volte a combattere e a prevenire il traffico di esseri umani nonché il terrorismo e la
  • criminalità organizzata, incluso il suo finanziamento, il riciclaggio del denaro e la frode fiscale;
  • s) sostegno alla cooperazione amministrativa in vista del miglioramento della trasparenza e di uno scambio più intenso di informazioni in materia fiscale, al fine di combattere la frode e l’evasione;
  • t) promozione della partecipazione ad attività comunitarie nel settore della ricerca e dell’innovazione;
  • u) promozione della cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner nel settore dell’insegnamento superiore e della mobilità degli insegnanti, dei ricercatori e degli studenti;
  • v) promozione del dialogo multiculturale, dei contatti tra i popoli e dei legami con le comunità di immigrati che vivono negli Stati membri, della cooperazione tra le società civili, delle istituzioni culturali nonché degli scambi tra i giovani;
  • w) sostegno alla cooperazione finalizzata a tutelare il patrimonio storico e culturale e a promuoverne le potenzialità di sviluppo, anche attraverso il turismo;
  • x) sostegno alla partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie della Comunità;
  • y) sostegno alla cooperazione transfrontaliera attraverso iniziative locali congiunte nell'intento di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni frontaliere e lo sviluppo territoriale integrato lungo le frontiere esterne della Comunità;
  • z) promozione della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, comprendendo, se del caso, i paesi che non hanno diritto all'assistenza comunitaria a norma del presente regolamento;
    • aa) offerta di sostegno nelle situazioni susseguenti alle crisi, incluso il sostegno ai profughi e agli sfollati, e assistenza alla preparazione a reagire di fronte alle catastrofi;
    • bb) promozione della comunicazione e degli scambi tra i partner per quanto riguarda le misure e le attività finanziate nell’ambito dei programmi;
    • cc) risposta a sfide tematiche comuni nei settori di interesse reciproco e perseguimento di qualsiasi altro obiettivo compatibile con il campo di applicazione del presente regolamento.
       
Beneficiari: 
  • Possono beneficiare di un finanziamento finalizzato all’attuazione dei programmi d’azione, dei programmi congiunti di cooperazione transfrontaliera o delle misure speciali ai sensi del presente regolamento:
  • a) i paesi e le regioni partner e relative istituzioni;
  • b) gli enti decentrati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;
  • c) gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;
  • d) le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui esse contribuiscano agli obiettivi del presente
  • regolamento;
  • e) le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell’esecuzione delle misure di sostegno;
  • f) le agenzie dell’Unione europea;
  • g) i seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, che ottemperino alle disposizioni in materia di accesso all'assistenza esterna della Comunità, nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento:
  1. i) enti pubblici o parastatali, amministrazioni o autorità locali e relativi consorzi;
  2. ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;
  3. iii) istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;
  4. iv) attori non statali quali definiti alla lettera h);
  5. v) persone fisiche;
  6. h) i seguenti attori non statali:
  7. i) organizzazioni non governative;
  8. ii) organizzazioni che rappresentano minoranze nazionali e/o etniche;
  9. iii) associazioni professionali e gruppi d’iniziativa locali;
  10. iv) cooperative, sindacati, organizzazioni rappresentative degli attori economici e sociali;
  11. v) organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell’integrazione regionali decentrate;
  12. vi) associazioni di consumatori, associazioni di donne o di giovani, organizzazioni di insegnamento, culturali, di ricerca e scientifiche;
  13. vii) università;
  14. viii) chiese e associazioni o comunità religiose;
  15. ix) mass media;
  16. x) associazioni transfrontaliere, associazioni non governative e fondazioni indipendenti.

I programmi di cooperazione transfrontaliera possono riguardare
tutte le seguenti regioni frontaliere:

  • a) tutte le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente, situate lungo le frontiere terrestri tra Stati membri e paesi partner;
  • b) tutte le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente, situate lungo bracci di mare di importanza significativa;
  • c) tutte le unità territoriali costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente, che si affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e ai paesi partner.

Al fine di assicurare la continuazione della cooperazione esistente e in altri casi giustificabili, alle unità territoriali confinanti può essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera alle condizioni stabilite nei documenti di strategia.
 

Finanziamento: 

La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 11.181.000 EUR ripartiti come segue:

  • a) un minimo del 95 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi nazionali e multinazionali;
  • b) fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera
Altre scadenze: 

I bandi possono essere consultati sul sito web Europeaid.

Durata: 

2007-2013

Tipo programma: 
2007-2013
Argomento: